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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il vincolo alberghiero, gia' prorogato dall'articolo 1 del
decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, convertito con modificazioni
nella legge 12 febbraio 1969, n. 4, e successivamente prorogato con
la legge 26 novembre 1969, n. 833, e' ulteriormente prorogato di due
anni.
Le locazioni di immobili destinati ad alberghi, pensioni, locande o
adibiti all'esercizio di attivita' di natura commerciale od
artigianale sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - MATTEOTTI - GAVA
Visto, il Guardasigilli:
COLOMBO