Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della attuazione di un programma per la costruzione, il
completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad
istituti di prevenzione e di pena e' autorizzato un primo
stanziamento di lire 100 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di lire 5 miliardi nell'anno 1971; di lire 15 miliardi nell'anno
1972; di lire 15 miliardi nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in
ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976.