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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai
messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici
finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto
dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla
liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette
sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50
quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a
centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi.