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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il punto 2) della lettera B) della tabella B allegata al
decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
Aliquota
per quintale
Lire
"2) consumata per l'azionamento delle autovetture da
noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune
localita sostituiscono le vetture da piazza e quelli
lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per
il trasporto di persone, entro i seguenti limiti:
a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura cir-
colante nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circo-
lante nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, ma non a 500.000;
c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circo-
lante nei comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevo-
lazione di cui ai numeri 1) e 2) e concessa anche sot-
to forma di rimborso della differenza tra l'aliquota
di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in
via generale e quella ridotta......................... 4.843