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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e'
sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto
dal 1 luglio 1971 per i gradi di colonnello, tenente colonnello,
maggiore, capitano, tenente e sottotenente e dal 1 gennaio 1972 per
gli altri gradi.