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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il punto 6) dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1968, n. 173,
istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4)
dell'articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, istitutivo
del Consorzio autonomo del porto di Genova; il punto 8) dell'articolo
2 della legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo
del porto di Napoli, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:
"Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla
manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi
connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.
Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a
carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti
all'espletamento del servizio.
La convenzione dovra' stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo
dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari
all'espletamento del servizio".