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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario
e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera
di prevalente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento
dello studio, della progettazione e della costruzione, nonche' dello
esercizio del solo collegamento viario, ad una societa' per azioni al
cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente
l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per
cento.
Il restante 49 per cento del capitale sociale sara' sottoscritto
dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dall'ANAS, dalle
regioni Sicilia e Calabria e da amministrazioni ed enti pubblici.
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori
pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i
Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il
tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile,
sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di
amministrazione delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo
parere del Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la
concessione.
Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche alla
convenzione.