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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I titolari dei depositi di oli minerali di cui al primo e secondo
comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474,
sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico, previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge,
limitatamente al movimento degli oli combustibili diversi da quelli
speciali, aventi le caratteristiche di cui alla lettera D), punto 2)
- II e III - della tabella C annessa al decreto-legge 23 ottobre
1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre
1964, n. 1350, che hanno assolto il tributo o sono ammessi ad
aliquota ridotta senza preventiva denaturazione.