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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici,
comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze
di privati datori di lavoro, nonche' alle dipendenti dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle
regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e
dalle societa' cooperative, anche se socie di queste ultime.
Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente
titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si
applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6,
8 e 9.
Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore
stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra
disposizione.