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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella presente legge con la denominazione semplificata di
cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative
dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale,
economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo.
I programmi italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi,
sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nel piu' vasto quadro della
collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprendente
anche la cooperazione finanziaria e quella commerciale; devono
altresi' adeguarsi agli accordi bilaterali e multilaterali e agli
impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi
per la medesima finalita' da enti e organismi internazionali.