Legge Ordinaria n. 124 del 25/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1971 n. 83)
Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
(Estensione  al  personale  maschile dell'esercizio della professione
  sanitaria   ausiliaria   di  infermiere  professionale.  Abolizione
  dell'internato obbligatorio).

  L'esercizio  della  professione  sanitaria ausiliaria di infermiere
professionale  e'  esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in
possesso del prescritto diploma.
  Gli  enti  indicati  nell'articolo  130 del testo unico delle leggi
sanitarie  approvato  con  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265, e
successive   modificazioni,   debitamente  autorizzati  ad  istituire
scuole-convitto   professionali   per  infermiere  possono  ammettere
allievi  di  ambo  i  sessi senza obbligo di internato; sono altresi'
esonerati  dallo  obbligo dell'internato gli allievi delle scuole per
vigilatrici d'infanzia e assistenti sanitarie visitatrici.
  Le  scuole-convitto  professionali per infermiere, ordinate secondo
il  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, assumono la denominazione
di scuole per infermieri professionali.
  Su domanda degli allievi e tenuto conto delle esigenze di carattere
sociale  e  logistico,  il  consiglio di amministrazione delle scuole
decide sull'ammissione degli aspiranti all'internato in convitto.
  Il  numero  massimo  degli  allievi da ammettere nelle scuole viene
determinato  dalle  singole  regioni,  tenendo presenti, di norma, la
capacita' dei locali, la disponibilita' dei servizi e le attrezzature
didattiche della scuola.
 

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