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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione
sanitaria ausiliaria di infermiere professionale. Abolizione
dell'internato obbligatorio).
L'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere
professionale e' esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in
possesso del prescritto diploma.
Gli enti indicati nell'articolo 130 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, debitamente autorizzati ad istituire
scuole-convitto professionali per infermiere possono ammettere
allievi di ambo i sessi senza obbligo di internato; sono altresi'
esonerati dallo obbligo dell'internato gli allievi delle scuole per
vigilatrici d'infanzia e assistenti sanitarie visitatrici.
Le scuole-convitto professionali per infermiere, ordinate secondo
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, assumono la denominazione
di scuole per infermieri professionali.
Su domanda degli allievi e tenuto conto delle esigenze di carattere
sociale e logistico, il consiglio di amministrazione delle scuole
decide sull'ammissione degli aspiranti all'internato in convitto.
Il numero massimo degli allievi da ammettere nelle scuole viene
determinato dalle singole regioni, tenendo presenti, di norma, la
capacita' dei locali, la disponibilita' dei servizi e le attrezzature
didattiche della scuola.