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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20
febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di
prosa, aumentata della somma di lire 400 milioni per l'anno
finanziario 1970 con la legge 10 maggio 1970, n. 292, e'
ulteriormente aumentata di lire 1.500 milioni per l'anno 1971, di cui
500 milioni per manifestazioni dell'anno 1970, e di lire 1 miliardo a
decorrere dall'anno 1972.
La somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata anche
a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento
del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed
organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed
associazioni culturali e di categoria.