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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n.
303, e' sostituito dai seguenti:
"All'azienda possono essere affidati, con decreto del Presidente
della Repubblica, i compiti derivanti dall'applicazione di norme
comunitarie, fatta eccezione per le competenze istituzionalmente
attribuite ad appositi enti ed organismi pubblici.
Per l'attuazione dei compiti di cui ai precedenti commi e'
costituita nell'ambito dell'azienda apposita "gestione finanziaria".
Tale gestione e' basata sul principio del "bilancio di cassa".
Le esigenze di cassa della "gestione finanziaria" sono previste
sulla base di programmi semestrali deliberati dal consiglio di
amministrazione dell'azienda rispettivamente entro il 30 novembre ed
il 31 maggio di ogni anno.
I programmi previsionali semestrali di cassa si riferiscono,
rispettivamente, ai semestri 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31
dicembre e possono essere aggiornati in relazione a sopravvenute
esigenze. I programmi stessi sono comunicati agli organi di controllo
istituiti presso l'azienda.
La relativa gestione e' disciplinata dalla legge e dal regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato, salvo quante in deroga stabilito dalla presente legge".
L'AIMA provvedera' a formulare il primo programma previsionale
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
in base agli impegni gia' maturati e a cui l'AIMA deve ancora far
fronte. I versamenti di cui all'articolo 8 saranno effettuati nei 30
giorni successivi.