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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al
disavanzo della gestione 1969, e' autorizzata, per la parte non
coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti di cui al
primo comma dell'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21,
oltre che a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio
di credito per le opere pubbliche ai sensi dei tre ultimi comma del
citato articolo, ad emettere direttamente obbligazioni.