Legge Ordinaria n. 147 del 03/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1971 n. 95)
Archivi storici parlamentari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  Camera  dei  deputati e il Senato della Repubblica conservano i
loro  atti presso proprio archivio storico, secondo le determinazioni
dei rispettivi Uffici di Presidenza.
  E'  soppressa  la parola "legislativi" nel primo comma, lettera a),
n.  2, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1971

                               SARAGAT

                                                              COLOMBO

                                                              Visto,
il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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