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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i
loro atti presso proprio archivio storico, secondo le determinazioni
dei rispettivi Uffici di Presidenza.
E' soppressa la parola "legislativi" nel primo comma, lettera a),
n. 2, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO
Visto,
il Guardasigilli: COLOMBO