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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme
legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio
decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri
promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonche'
attivita' di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento
professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
emigrati.