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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai fini del conferimento delle promozioni per scrutinio ai
funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente
alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969, la
commissione centrale di scrutinio presso il Ministero di grazia e
giustizia, di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive
modificazioni, puo' procedere al contemporaneo espletamento di tutti
gli scrutini ai quali ciascun funzionario partecipa, formando
separate graduatorie per ciascun anno al quale le vacanze si
riferiscono.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Catania, addi' 9 aprile 1971
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO