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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La determinazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento
al grado di colonnello per gli anni 1971, 1972, 1973 e 1974 dei
tenenti colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio, e effettuata, senza tener conto del
vincolo della anzianita' complessiva di 11 anni nei gradi di maggiore
e di tenente colonnello, previsto dalla nota "m" in calce alla
tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, quale
modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622.