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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e' modificato
come segue:
"Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e,
particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai
programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al
capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una
societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2461 del codice civile.
A tal fine, la societa' finanziaria potra':
a) assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o
costituendi;
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a
favore delle societa' o enti ai quali partecipa.
Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo
primario precisato nel primo comma, la societa' potra' assumere
speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di
gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti
privati e singoli.
Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi
aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna - che
puo' avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente
legge, nella misura stabilita dal piano -, enti economici e
finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la
natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a
divieti statutari nonche' - in misura non eccedente il 49 per cento
dell'intero capitale sociale - singoli o societa' private.
Alla Regione e' riservata la nomina di almeno meta' dei
componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi, del
presidente.
In complesso, alla Regione ed agli enti pubblici o di diritto
pubblico e' riservata la nomina di tre quarti di tali componenti.
Alla Regione e' del pari riservata la nomina del presidente del
collegio sindacale.
Il bilancio annuale della societa' finanziaria, chiuso il 30
giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione,
per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo.
Sono estese alla societa' finanziaria, le esenzioni ed
agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle
societa' industriali operanti nei territori di cui all'articolo 3
della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e
integrazioni; nonche' le esenzioni prevedute nell'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'articolo 6 del
decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 1965, n. 123".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - GAVA - PRETI
FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO