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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai concorsi per la presidenza degli istituti d'istruzione tecnica
sono ammessi senza limitazione di posti i presidi degli istituti
professionali ad indirizzo corrispondente forniti di laurea, purche'
abbiano almeno un quadriennio di anzianita' nel ruolo direttivo ed
abbiano conseguito l'idoneita' in un pubblico concorso per
l'insegnamento di materie tecniche negli istituti di istruzione
tecnica, limitatamente ai tipi di istituti tecnici per i quali
quest'ultimo requisito e' prescritto dalle disposizioni vigenti.
E' convalidata l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli
istituti d'istruzione tecnica, indetti rispettivamente con decreti
ministeriali 4 giugno 1964 e 5 settembre 1966, dei partecipanti nella
loro qualita' di presidi di istituti professionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO