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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli
interventi pubblici nel Mezzogiorno relativo al periodo 1966-70 viene
prorogata al 31 dicembre 1971.
Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il
Mezzogiorno per l'anno 1971, e' autorizzato a favore della Cassa
medesima lo stanziamento di lire 262 miliardi, comprensivo della
quota indicata al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 aprile
1969, n. 160, e al netto, per il periodo medesimo, dell'importo di
cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa.
Il comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in fase di
coordinamento e la Cassa per il Mezzogiorno in fase applicativa
destineranno 50 miliardi della somma stanziata alle opere civili
(asili, strade di collegamento dei centri abitati con la campagna o a
strade di importanza primaria, acquedotti, fognature, campi sportivi,
cimiteri, ambulatori, linee elettriche, pavimentazioni stradali
interne, ecc.) nei comuni manifestanti particolare depressione, con
speciale riguardo a quelli classificati montani a norma della legge
25 luglio 1952, n. 991.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per
l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del
capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 1971
SARAGAT
COLOMBO - TAVIANI -
GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO