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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di espropriazioni
adottati il 12 maggio 1964 dal Governo tunisino, e' attribuito un
indennizzo a valere sull'ammontare globale forfettario di nove
miliardi di lire, conseguito con l'accordo italo-tunisino del 29
agosto 1967.
L'indennizzo verra' corrisposto in base alle clausole di detto
accordo ed applicando un indice percentuale unico risultante dal
rapporto fra il valore al 1964 del complesso delle proprieta' perdute
e l'ammontare del risarcimento globale conseguito.
Il valore verra' determinato secondo le procedure e modalita'
contenute nella legge 5 giugno 1965, n. 718, e le valutazioni di
dinari tunisini saranno rapportate in lire al cambio vigente alla
data dell'accordo stesso.
L'ammontare cosi' risultante sara' corrisposto al netto delle quote
di debito dei proprietari di cui al citato accordo.
La spesa di lire 9 miliardi sara' iscritta in bilancio in ragione
di lire 3 miliardi nell'esercizio 1970 e di lire 2 miliardi in
ciascuno degli esercizi 1971, 1972 e 1973.
L'ammontare del risarcimento in 9 miliardi di lire accordato dal
governo tunisino sara' versato in apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata.