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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I compensi fissi ed addizionali per ricoveri ospedalieri, previsti
dall'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a
carico degli enti mutualistici ed assicurativi, sono aboliti a
decorrere dal 1 gennaio 1971.