Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa
che, nel periodo 1 gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal
servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero
dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in
previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in
dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro
a sedi di disagevole risistemazione, e' concesso, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un trattamento di pensione
pari a quello che sarebbe loro spettato qualora, fino alla data
anzidetta, ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di
eta' di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, se
precedentemente raggiunti, avessero ininterrottamente continuato a
prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di
ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della
cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto
della normale progressione, giuridica ed economica.
Il trattamento di pensione previsto dal precedente comma e' a
totale carico dello Stato.