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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina
relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e
penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle
decisioni arbitrati e all'estradizione conclusa a Roma n. 15 novembre
1967.