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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il numero 9 del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle
leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dal seguente:
"9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il
comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un
debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il
comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201°
del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".
La causa di ineleggibilita' di cui al precedente comma, gia'
prevista dal numero 9 dell'articolo 15 del testo unico 16 maggio
1960, n. 570, nonche' le cause di ineleggibilita' di cui ai numeri 6
e 7 dello stesso articolo, non possono essere dichiarate nel caso in
cui si concretino in situazioni che, essendo sorte indipendentemente
dalla volonta' dell'interessato, siano da questi rimosse
successivamente alla elezione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO