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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e' sostituito dal
seguente:
"A decorrere dal compimento del terzo anno di apertura al traffico
dell'intera autostrada e successivamente ad ogni scadenza di
quinquennio fino al termine del periodo di concessione, saranno
devoluti allo Stato, quale canone di concessione, i diritti di
pedaggio effettivamente e complessivamente introitati, dedotte, nei
limiti di cui ai successivi commi, tutte le spese di esercizio,
comprese le spese di gestione e di amministrazione, quelle di
manutenzione ordinaria e gli oneri finanziari e tributari, nonche'
gli ammortamenti finanziario e industriale, l'accantonamento per
innovazioni, ammodernamenti e completamenti, nonche', infine,
l'assegnazione di un dividendo al capitale dell'ente concessionario.
Le spese e gli oneri, di cui al precedente comma, saranno
deducibili, solo in quanto effettivamente sostenuti e regolarmente
giustificati, entro il limite percentuale di essi previsto nel piano
finanziario e sue eventuali modificazioni; l'ammontare
dell'accantonamento annuo per innovazioni, ammodernamento e
completamenti non potra' superare il 10 per cento dell'effettivo e
complessivo introito lordo annuale per diritti di pedaggio:
Il dividendo, di cui al precedente primo comma, non potra' essere
comunque superiore all'8 per cento del capitale dell'ente
concessionario, dopo le assegnazioni a riserva legale.
Al termine della concessione, anche per dichiarata decadenza,
dovranno essere devolute allo Stato, oltre a tutte le attivita'
reversibili, le quote non utilizzate sia dell'accantonamento, che
dell'ammortamento industriale, di, cui ai precedenti commi".