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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119,
recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti
dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, le parole: Nel comune di Tuscania,
colpito, sono sostituite con le parole: Nei comuni di Tuscania e di
Arlena di Castro, colpiti; conseguentemente, allo stesso comma, le
parole: tale comune, sono sostituite con le parole: tali comuni; al
secondo comma, le parole: nel comune suindicato, sono sostituite con
le parole: nei comuni suindicati; all'articolo 2, le parole: nel
comune, sono sostituite con le parole: nei comuni; all'articolo 3,
primo comma, le parole: nel comune, sono sostituite con le parole:
nei comuni.
All'articolo 4, al primo comma, le parole: a Tuscania, nei, sono
sostituite con le parole: a Tuscania, Arlena di Castro e nei; e le
parole: dell'alto Lazio, sono sostituite con le parole: della
provincia di Viterbo.
Al primo comma, lettera a), e' soppressa la parola: comunali; ed e'
aggiunta la lettera: h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a
totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale
autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione
INA-Casa e dei lavoratori agricoli, costruite ai sensi della legge 30
dicembre 1960, n. 1676.
Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della
spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativa ed economica
delle opere, nonche' la concessione e la liquidazione dei contributi
di cui al successivo articolo 6 e' demandata, in deroga ai limiti di
competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere
pubbliche per il Lazio e per l'Umbria".
All'articolo 5, al terzo comma, sono aggiunte le parole: entro 150
giorni dalla conversione in legge del presente decreto;
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio
trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, entro quindici
giorni, lo adotta e, il giorno successivo al provvedimento di
adozione, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni
consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed
opposizioni da parte di enti e di privati interessati".
All'articolo 6, al primo comma, e' soppressa la parola: urbani.
Al primo comma, alla lettera a), la parola: tre, e' sostituita con
la parola: cinque, alla lettera b), le parole: quattro o cinque vani,
sono sostituite con le parole: sei o sette vani;
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde ai
proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni pari al 75 per
cento del contributo agli stessi spettante e dell'eventuale spesa a
totale carico dello Stato".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Il genio civile di Viterbo, l'istituto autonomo delle case
popolari di Viterbo, gli enti; locali competenti e gli enti
autorizzati alla costruzione di edilizia popolare e sovvenzionata
possono sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione
delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa
cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente
articolo 6.
A tal fine gli enti suddetti ed i proprietari stipulano apposita
convenzione".
All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: di cui all'articolo
9, sono aggiunte le parole: o in altre zone previste dal piano
regolatore;
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"All'assegnazione delle aree provvede una commissione composta dal
prefetto che la presiede, dall'ingegnere capo del genio civile,
dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sindaco del
comune di Tuscania e dal presidente dell'Istituto autonomo per le
case popolari di Viterbo".
All'articolo 10, al primo comma, dopo le parole: sono espropriate,
sono aggiunte le parole: in nome e All'articolo 12, il secondo comma
e' sostituito dal seguente:
"Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui
al comma precedente sono stipulate dal provveditorato regionale alle
opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria, sentito il comitato
tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli organi
consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni".
All'articolo 13, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Tali incarichi sono conferiti con decreto del provveditore
regionale alle opere pubbliche per il Lazio con le modalita' di cui
al secondo comma dell'articolo 12. Con lo stesso decreto e' stabilito
il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere e' a carico
dei fondi stanziati con il presente decreto".
All'articolo 14, le parole: il Ministero dei lavori pubblici, sono
sostituite con le parole: il provveditore regionale alle opere
pubbliche per il Lazio.
All'articolo 15, e' aggiunto il seguente comma:
"La spesa derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 non
potra' superare il 5 per cento dello stanziamento globale previsto
dal comma precedente".
All'articolo 16, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
"A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ove non riesca possibile notificare al proprietario
l'invito con diffida, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo
1, puo' procedersi all'affissione degli atti di notifica nell'albo
pretorio del comune per un periodo di 15 giorni.
Le opere occorse per i servizi relativi alle tendopoli per il
ricovero dei senza tetto fanno carico allo stanziamento di cui al
presente articolo".
All'articolo 17, al primo comma, le parole: lire 840 milioni, sono
sostituite con le parole: lire 1.500 milioni.
All'articolo 18, sono aggiunte, in fine, le parole: ed in quello di
Valfabbrica; conseguentemente, all'articolo 19, le parole: Nella
localita' considerata, sono sostituite con le parole: Nelle localita'
considerate.
All'articolo 21, dopo la parola: Tuscania, sono aggiunte le parole:
e nel comune di Valfabbrica.
All'articolo 22, dopo la parola: Tuscania, sono aggiunte le parole:
e nel comune di Valfabbrica.
All'articolo 25, al secondo comma, primo alinea, le parole: agosto
1971, sono sostituite con le parole: dicembre 1971.
All'articolo 26, al primo comma, le parole: venti dipendenti, sono
sostituite con le parole: venticinque dipendenti; e le parole: dei
comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono sostituite con le
parole: dei comuni di Tuscania, di Arlena di Castro e di Tessennano.
All'articolo 27, al primo comma, sono soppresse le parole: colpiti
dal terremoto del febbraio 1971:
al secondo comma, le parole: 31 maggio 1971 sono sostituite con
le parole: 30 giugno 1971.
Dopo l'articolo 29, e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 29-bis.
Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, le
imprese commerciali, turistiche e alberghiere, esercenti la loro
attivita' nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono esenti,
per cinque anni a partire dal 1971, da ogni tributo diretto sul
reddito.
L'esenzione deve essere richiesta, con apposita istanza,
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui
circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto".
All'articolo 37, all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine le
parole: Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione
necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono
rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il
richiedente dimostri con certificato di residenza o con dichiarazione
del sindaco di essere residente in Tuscania o di aver sopportato
danni in conseguenza del terremoto in quel comune.
Dopo l'articolo 37, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 37-bis.
"Le spese di parte corrente autorizzate del presente decreto e non
impegnate nell'anno di rispettiva competenza possono essere impegnate
nell'esercizio finanziario successivo".
Art. 37-ter.
"E' costituito un fondo speciale di lire 200 milioni presso l'IMI
al fine di provvedere al pagamento degli interessi per crediti
inerenti all'avvio di attivita' economiche, con prioritario
riferimento alla occupazione".
All'articolo 38, al primo comma, le parole: lire 5.400 milioni,
sono sostituite con le parole: lire 6.060 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO - PRETI
- MISASI - LAURICELLA -
GAVA - DONAT-CATTIN -
GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO