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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 10, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Il piano regolatore generale e' approvato con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici".
Dopo il penultimo comma dell'articolo 10 della legge richiamata nel
comma precedente e' aggiunto il seguente comma:
"Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti,
anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e
rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente
legge nonche' le modifiche alle norme di attuazione e le varianti
parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso".