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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870,
concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola
comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui
alla legge 13 maggio 1966, n. 303, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: della coltivazione,
sono inserite le parole: della prima trasformazione.
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente articolo 2-bis:
Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno
1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate in
dipendenza della vendita del tabacco allo stato verde, sciolto e
greggio.
Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione
dall'estero del detto prodotto.
All'articolo 3, al terzo comma, al primo capoverso, dopo l'alinea,
le parole: preordinati alla lavorazione del tabacco, sono sostituite
con le parole: preordinati alla fabbricazione dei manufatti di
tabacco.
All'articolo 5, nel secondo capoverso, dopo l'alinea, sono
soppresse le parole: di regola.
All'articolo 6, al primo comma, le parole: due esperti, sono
sostituite con le parole: tre esperti; il terzo comma e' sostituito
con il seguente:
Il comitato e' presieduto dal Presidente dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo ed e' composto dai seguenti
membri:
a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le
foreste, al quale il Ministro puo' delegare le attribuzioni di
Presidente del comitato;
b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e dal rappresentante del Ministero del tesoro, che facciano
gia' parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda;
c) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
d) da tre esperti del settore del tabacco.
Il Sottosegretario, che presiede il comitato, fa parte del
consiglio di amministrazione dell'AIMA ogni volta che vengano
trattati problemi concernenti il settore del tabacco, e puo' in tale
sede essere delegato a presiedere il consiglio di amministrazione
dell'Azienda stessa.
All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito con i seguenti:
Il personale destinato ai suddetti compiti conserva l'intero
trattamento economico e i benefici economici e giuridici spettanti al
personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ivi compresi i
premi per l'incremento del rendimento industriale e per
l'incentivazione previsti dalla legge 3 luglio 1970, n. 843, il
premio per il prolungamento d'orario e quanto altro in avvenire
dovesse spettare al personale della medesima carriera e qualifica,
salvo il migliore trattamento previsto per il personale che svolge
analoghi compiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
Per l'assolvimento dei compiti di istituto al personale predetto
che venga comandato fuori della propria sede di servizio saranno
applicate le norme relative al trattamento di missione anche oraria
di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, in deroga all'articolo 27
della legge stessa.
La durata settimanale del lavoro non potra' comunque superare
quella prevista dall'articolo 1 della legge 10 novembre 1970, n. 869.
Tutte le spese per il funzionamento della sezione specializzata
dell'AIMA e dei relativi uffici periferici sono a carico del bilancio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che dovra'
chiederne il rimborso per la parte concernente l'organizzazione
dell'intervento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI - REALE -
GIOLITTI - FERRARI AGGRADI
- ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: REALE