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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 11 della legge 4
dicembre 1966, n. 1066, sul riordinamento di taluni ruoli degli
ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare,
sono prorogate per gli anni 1970 e 1971, salvo per quanto si
riferisce alla aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di
amministrazione.
All'assorbimento delle eccedenze nel grado di colonnello del ruolo
di commissariato derivanti dalla applicazione della presente legge si
provvedera' mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle
indicate alla lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, e successive modificazioni.