Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il numero 2) dell'articolo 514 del codice di procedura civile,
approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, e' sostituito
dal seguente:
"2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli
per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi
guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di
cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa
e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto
indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui
conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di
rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di
antiquariato;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO