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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le somme di cui all'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968 n.
132, assegnate negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970, che non siano
state impegnate allo scadere dell'anno finanziario 1970 potranno
essere utilizzate a tutto il 31 dicembre 1971.