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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
"Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo
precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli
uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per
cento che e' devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al
personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti.
Se questo manchi, tale ultima somma e devoluta all'ufficiale
sanitario.
La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale
tecnico-sanitario predetto non puo' eccedere per ciascuno di essi,
durante l'anno, la meta' dell'ammontare annuo dei rispettivi
stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennita'
accessoria.
Le somme che eccedono la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio
dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario
che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla
concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente.
Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli
scopi di cui al primo comma.
Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi
precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non
si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle
seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse
le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria
e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri
richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di
regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di
servizio; accertamenti sulla usabilita' di tombe private; iniezioni
conservative e condizionamenti di salme.
La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale
tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali
proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, e'
fissata nel modo seguente:
comuni o consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento
all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento
all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento
all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento
all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento
all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento
all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento
all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per
cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento
all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per
cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori;
comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento
all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori.
Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esse
attribuibile spetta all'ufficiale sanitario.
La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sara' fatta dal
comune o consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i
sindacati di categoria".