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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di
riversibilita' di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958,
n. 46, per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di
privati o per aver intrapreso un lavoro autonomo, possono optare,
entro 30 giorni dalla cessazione della attivita' lavorativa, per la
pensione di riversibilita' di cui gia' godevano in virtu' del citato
articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
I ciechi di cui al comma precedente che hanno gia' cessato
dall'attivita' lavorativa alla data dell'entrata in vigore della
presente legge possono esercitare la facolta' di opzione entro sei
mesi dalla stessa data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO
- FERRARI AGGRADI -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO