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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal
Parlamento dal marzo 1968, verra' corrisposta, all'atto della
cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennita' di
lire cinque milioni.
Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza
del quadriennio, l'indennita' verra' liquidata nella misura di un
quarto dell'importo sopra indicato per ogni anno o frazione di anno
di servizio prestato.