Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 318 del 03/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1971 n. 145)
Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, numeri 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo.
Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, numeri 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della
legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del
Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto
alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da
avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonche' alla
vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'istituto
poligrafico dello Stato.
Le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 19 della
legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano al personale assegnato in
servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa
speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le
officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca
d'Italia nonche' al personale in servizio alla Zecca, alla Cassa
speciale dei biglietti a debito dello Stato, alla Tesoreria centrale
dello Stato e all'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico.
La misura dell'indennita' spettante in base ai citati secondo comma
dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma
dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e' stabilita,
per ogni giornata di effettivo lavoro, in lire 1.000 per i capi
uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII
allegati alla anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri
dipendenti, ed e' maggiorata di lire 600 giornaliere soltanto per il
personale che presti effettivo servizio nelle officine grafiche e
cartarie e nei magazzini, nonche' nelle officine, laboratori e
magazzini della Zecca.
L'indennita' prevista al comma precedente spetta nella misura
maggiorata anche al personale operaio in servizio nelle officine,
laboratori e magazzini della Zecca e non e' cumulabile con i
soprassoldi di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge 5
marzo 1961, n. 90.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1
gennaio 1970.
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