Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui
all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, e' fissato al
sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Il termine per il completamento dei lavori della commissione
interministeriale, costituita per l'applicazione dell'accordo fra la
Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla
definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V
parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla
guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20
dicembre 1964, e reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previsto all'articolo 6, comma
nono, della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, e' prorogato al 31
dicembre 1973.
Anche dopo tale data le funzioni consultive previste all'articolo
5, comma terzo, della citata legge 20 dicembre 1967, n. 1265,
potranno, se necessario, essere esercitate dalla predetta commissione
interministeriale.
Le spese relative alla commissione stessa faranno carico ai
capitoli indicati nell'ultimo comma del richiamato articolo 6 della
legge 20 dicembre 1967, n. 1265.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli:
COLOMBO