Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, e' cosi'
sostituito:
"I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il corso
superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici,
nel numero stabilito dal Ministro per le finanze, subordinatamente
all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria
compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere
ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.
I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti
gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento
dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere
compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del
grado.
Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono
parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide
la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti
complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli
ufficiali.
I capitani ammessi al corso superiore di polizia tributaria sono
dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore
d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se
non abbiano frequentato detto corso.
Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti
annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreti del Ministro per le
finanze".