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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574,
sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'articolo
4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato
dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.
Il Ministro per i lavori pubblici, prima di ammettere a contributo
nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi gia'
ammessi per le opere non ancora completate, se ritenute urgenti e
necessarie.