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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4,
e' sostituito dal seguente:
"Fino all'anno accademico che precedera' quello di prima
applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli
incaricati di insegnamento ufficiale nelle universita' e negli
istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici
immediatamente precedenti, l'incarico e' prorogato per il successivo
anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli
assistenti di ruolo e' sufficiente che l'incarico sia stato conferito
nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma
non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari
ordinari, straordinari o aggregati".
Per gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine
per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato e'
fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, e per il conferimento degli incarichi
non prorogati, gli organi accademici deliberano entro quarantacinque
giorni dalla predetta data.
Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per
incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento
o per chiamata, il professore incaricato e' destinato dalla facolta'
al raddoppiamento del corso o col suo consenso, ad altro corso di
materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico
risulti, ai sensi delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai
corsi da retribuire.
A modifica di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino
all'applicazione della riforma dell'ordinamento universitario,
all'assistente universitario di ruolo con incarico retribuito di
insegnamento ufficiale, il congedo e' concesso per un periodo anche
superiore ai tre anni accademici.