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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni
autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di
pubblica utilita', istituite a sensi della legge 6 marzo 1950, n.
108, e della legge 11 marzo 1958, n. 238, e' elevato dal 5 o dal 5,50
per cento al 6 per cento a partire dalla cedola scadente il 1 aprile
1971.