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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il ruolo organico del personale della magistratura militare, di cui
alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, e' sostituito
da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.
I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore
militare di terza, seconda e prima classe, quelli di vice procuratore
militare o giudice relatore e quelli di procuratore militare della
Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo
militare sono resi cumulativi in un unico organico.