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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163,
concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione, con le
seguenti modificazioni:
all'articolo 1, al primo comma, sono aggiunte, in fine le parole:
"con esclusione degli accendigas per uso domestico anche se
incorporati o annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, e
degli accenditori di stufe a kerosene";
al secondo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "per ogni
accendigas domestico anche se incorporato od annesso a fornelli e
forni a gas per uso di cucina, nonche'";
all'articolo 3, al quarto comma, alla lettera b), sono soppresse
le parole: "degli accendigas domestici e".