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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta', nonche'
quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15, da qualsiasi pubblico ufficiale siano
effettuate, si intendono esenti dalle formalita' dell'iscrizione a
repertorio e della registrazione.