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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della iscrizione all'albo professionale nazionale dei
centralinisti ciechi, di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio
1957, n. 594, i minorati della vista abilitati alla funzione di
centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per
disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, debbono sottoporsi con esito positivo alla prova
tecnico-pratica prevista dall'articolo 3 della citata legge 14 luglio
1957, n. 594.
I minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista
telefonico a seguito di un corso professionale svolto da scuole
statali o autorizzate per ciechi, sono iscritti all'albo nazionale
professionale per centralinisti telefonici ciechi su presentazione
della relativa domanda corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di conseguita idoneita' alla funzione di centralinista
telefonico rilasciato da una scuola statale o autorizzata per ciechi;
b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il
minorato della vista e' esente da altre minorazioni fisiche che
potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira;
c) un certificato rilasciato da un medico oculista, dal quale
risulti che il richiedente e' totalmente minorato della vista o
dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi
gli occhi anche con correzione di lenti.