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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine entro il quale i consigli di facolta' possono provvedere
alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per
chiamata, e' prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio
1971.
Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra gia'
coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per
lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il
professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso
di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in
soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle
norme vigenti.
Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di
trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per
incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971.
Le norme relative agli incarichi di insegnamento universitari
contenute nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono
prorogate anche per l'anno accademico 1971-72.