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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e
massofisioterapista e' esercitabile soltanto dai massaggiatori e
massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e
massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per
la sanita', sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di
istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi
sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni
massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da
massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle
dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che
esercitino la professione autonomamente.