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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1970, la misura del sussidio giornaliero,
previsto dalla legge 27 giugno 1967, n. 533, a favore degli infermi
affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e stabilita in:
lire 900 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
lire 1.700 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
lire 900 giornaliere per ogni familiare a carico.
A decorrere dal 1 gennaio 1971 la misura del sussidio di cui al
comma precedente e' stabilita in:
lire 1.000 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
lire 2.000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
lire 1.000 giornaliere per ogni familiare a carico.