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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la
commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68
adottato dal Consiglio, dei Ministri della Comunita' economica
europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione
n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunita' economica europea
il 17 gennaio 1969, nonche' delle disposizioni contenute nella
presente legge e' esercitato dagli organi centrali e periferici del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli
organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei
prodotti agrari.
Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza,
provvedono per la materia, oggetto della presente legge, a coordinare
la loro specifica attivita' col Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
Nulla e' innovato per quanto riguarda la osservanza delle vigenti
norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria.
Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli
previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 93/69 anche alla
importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunita' europea ed
alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.